28/10/2008
Statuto
STATUTO SOCIALE
"ASSOCIAZIONE CIRCOLO FOTOGRAFICO L'ALTISSIMO"
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Denominazione, oggetto, sede.
1 ) E costituita una associazione non a scopo di lucro denominata "Circolo Fotografico l'Altissimo".
Al Circolo Fotografico l'Altissimo è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione a meno che tale destinazione o distribuzione non sia imposta per legge.
2 ) L'associazione ha sede nel comune di Seravezza presso l' ufficio distaccato anagrafe del Comune frazione Querceta via Primo Maggio n° 21.
L'associazione può istituire sedi secondarie, delegazioni ed altro su tutto il territorio nazionale. Eventuali trasferimenti di sede potranno essere effettuati su proposta del consiglio direttivo approvata dall'assemblea dei soci.
3 ) L'associazione ha lo scopo di promuovere qualsiasi iniziativa finalizzata alla diffusione dell'arte fotografica in tutti i suoi aspetti. A tal scopo l'associazione promuoverà incontri, corsi, dibattiti, scambi con altri circoli ed ogni altra manifestazione atta alla divulgazione della fotografia anche come mezzo di promozione, in accordo con altre associazioni culturali della zona, della cultura e del folklore locale. L'associazione non ha alcuno scopo politico e di propaganda politica e nessun fine di lucro.
Associati
4 ) Sono associati dell' associazione, oltre ai partecipanti all'assemblea costitutiva, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni od enti che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta.
Sono previste le seguenti tipologie di socio:
-Soci ordinali. I singoli fotoamatori, riuniti e non in associazioni, i quali abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione
all'associazione.
-Soci sostenitori. Le persone fìsiche o giuridiche che con liberalità contribuiscano, previa accettazione del consiglio direttivo, al sostegno economico delle iniziative dell'associazione. Spetta al comitato direttivo deliberare sulle domande di ammissione.
Gli associali devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal consiglio direttivo.
Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
5 ) Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo. Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza.
Il recesso dell'associato può avvenire in qualsiasi momento. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai comitato direttivo ed ha effetto immediato. La decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo con delibera motivata contro gli associati:
a) che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione.
b) che non eseguono in tutto od in parte il versamento delle quote sociali ed ogni altro versamento richiesto dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
c) che non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata a.r. inviata al presidente dell'associazione.
L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
6 ) Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori.
Assemblea
7 ) L'assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento della quota annuale. L'assemblea è convocata dal
presidente ed è formata da tutti gli associati e provvede a designare, con votazione palese o per acclamazióne, il proprio presidente. Il presidente dell'assemblea designa il segretario della stessa.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo, in sede appositamente prescelta almeno una volta l'anno.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
8 ) L'assemblea ordinaria ha il compito di:
- esaminare ed approvare, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il rendiconto di gestione redatto dal consiglio direttivo;
- eleggere, alla scadenza del loro mandato, il presidente dell'associazione, i membri del consiglio direttivo e i membri dei collegio dei revisori dei conti;
- ratificare le quote associative deliberate dal consiglio direttivo e dispone eventuali conguagli;
- revocare la qualifica del socio;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno. Le delibere dell'assemblea devono essere trascritte in apposito verbale.
9 ) L'assemblea è convocata almeno otto giorni prima della riunione, mediante la comunicazione scritta inviata tramite lettera; oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o telefax inoltrato almeno due giorni prima dalla data prevista per la riunione.
L'assemblea, comunque, sarà considerata valida anche se in mancanza delle modalità di convocazione di cui sopra, saranno presenti tutti i soci. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di due associati.
10 ) L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio direttivo con le modalità dell'assemblea ordinaria, per deliberare su modifiche allo statuto a quando lo ritenga necessario, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo degli aventi diritto al voto; in questo ultimo caso la convocazione deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.
Consiglio Direttivo
11 ) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo nominato dall'assemblea, composto da tre a quindici membri scelti tra gli associati i quali dureranno in carica tre anni o comunque sino alla loro sostituzione.
Qualora, durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del consiglio direttivo, il consiglio stesso potrà chiamare altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo che li ha chiamati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero consiglio direttivo si intenderà decaduto.
12 ) Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la Legge o lo statuto riservano all'assemblea.
II consiglio direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E fatto, in ogni caso, divieto al comitato direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Il consiglio direttivo potrà affidare incarichi ad associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.
Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del consiglio.
E sua facoltà recidere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.
Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il consiglio direttivo nominerà al suo interno un presidente.
II consiglio direttivo deve riunirsi almeno due volte l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
L'esercizio sociale avrà inizio con il 01 gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione, il consiglio direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione può essere tramite invio di telegramma, inoltrato almeno due giorni prima della data prevista della riunione. L'adunanza, comunque, sarà considerata valida anche se in mancanza delle modalità di convocazione di cui sopra, saranno presenti il presidente e tutti i consiglieri.
Presidente
13 ) II presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria, in prima votazione con la maggioranza di due terzi, in seconda votazione con il ballottaggio tra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti. La votazione del presidente avviene anticipatamente rispetto alle altre cariche.
I compiti del presidente sono:
- direzione della politica generale dell'associazione di cui ne è anche il responsabile;
- presiedere il consiglio direttivo;
- legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dare esecuzione alla delibera del consiglio direttivo.
- adottare i provvedimenti d'urgenza;
- concedere deleghe per particolari compiti e funzioni.
II presidente dura in carica tre anni e può ricandidarsi ed essere rieletto per non più di tre volte.
In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice presidente o dal segretario se il vice presidente è impedito o indisponibile.
Collegio dei revisori
14 ) L'assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tra i componenti del collegio, viene nominato dagli stessi, il presidente. Non possono far parte del collegio dei revisori dei conti coloro che sono parenti od affini del presidente, o dei membri del consiglio direttivo.
Il collegio dei revisori ha i seguenti compiti:
- controllare la gestione e la contabilità sociale, il bilancio consuntivo e preventivo annuali che gli devono
pervenire dal consiglio direttivo almeno 60 giorni prima dell'assemblea dei soci;
- redigere la relazione sul bilancio consuntivo annuale da presentare all'assemblea dei soci;
- procedere al controllo della contabilità sociale almeno tre volte all'anno.
Il presidente dei collegio, od un membro delegato, devono presenziare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.
Patrimonio sociale
15 ) Il patrimonio sociale è formato:
a) dal patrimonio iniziale di Lire trecentomila;
b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell'associazione;
c) dai contributi di enti pubblici ed di altre persone fìsiche e giuridiche;
d) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
e) da eventuali entrate per servizi prestati all'associazione;
f) da tutti i beni riportati nel verbale di assemblea costitutiva dell'associazione apportati da alcuni soci.
Scioglimento
16 ) L'attività dell' Associazione "Circolo Fotografico l'Altissimo" è prevista fino al 31 dicembre 2020 salvo proroga tacita o anticipato scioglimento.
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 codice civile.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo altra destinazione imposta dalla Legge.
Disposizioni particolari
17 ) II consiglio direttivo è demandato ad emanare appositi regolamenti di attuazione dello statuto.
18 ) Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'associazione e uno o più soci, sarà sottoposta ad un arbitro
amichevole compositore nominato concordatamente tra le parti. In caso di disaccordo sarà nominato un arbitro tra gli iscritti all'albo della camera arbitrale tenuto dalla camera di commercio di Lucca, In caso di controversie legali unico foro competente sarà quello della città dove ha sede l'associazione.
19 ) II presente statuto entra in vigore dalla data del 01 marzo 2001 e sostituisce ogni altra norma precedente.
L'iscrizione all'associazione implica l'accettazione integrale del presente statuto.
20 ) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia di associazionismo.
REGISTRATO ALL’ UFFICIO DEL REGISTRO DI LUCCA
IL 06.03.2001 AL N.1121 SERIE III
Copia per informazione - salvo errori ed omissioni
18:00 Scritto da: cfaltissimo | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
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